La scelta dell’Ente Bilaterale
Un valore per imprese e lavoratori
In un mercato del lavoro sempre più competitivo, la capacità di un’azienda di attrarre e trattenere talenti rappresenta un elemento determinante di crescita.
Le imprese sono oggi chiamate a costruire ambienti professionali sani, organizzati e orientati al benessere delle persone, perché la qualità della gestione delle risorse umane incide direttamente sia sulla produttività sia sulla reputazione aziendale.
Un contesto lavorativo virtuoso accresce il senso di appartenenza dei dipendenti, favorisce la fidelizzazione nel tempo e contribuisce a generare maggiore efficienza operativa.
Parallelamente, una solida business reputation rende l’impresa un luogo di lavoro riconosciuto e apprezzato anche all’esterno, aumentando la capacità di attrarre nuove professionalità e rafforzando ulteriormente il capitale umano interno.
Per realizzare questo equilibrio tra benessere organizzativo e competitività, è necessario adottare strumenti e strategie mirate.
Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’Ente Bilaterale, un importante strumento di welfare, potente alleato nella valorizzazione delle risorse umane.
Cos’è un Ente Bilaterale
L’Ente Bilaterale nasce dalla contrattazione collettiva ed è un organismo costituito in forma paritetica su iniziativa delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Non ha scopo di lucro e svolge una funzione di mediazione nei rapporti tra imprese e organizzazioni sindacali, promuovendo un confronto partecipato volto a individuare le migliori condizioni di lavoro.
In questo senso, il lavoro viene inteso come insieme delle risorse che alimentano l’attività d’impresa: persone, competenze, formazione e organizzazione.
L’Ente Bilaterale diventa quindi uno strumento di supporto alla corretta gestione di tali risorse, con benefici sia per i lavoratori sia per le aziende.
Le funzioni dell’Ente Bilaterale
Gli Enti Bilaterali operano con l’obiettivo di contribuire alla regolazione del mercato del lavoro attraverso una pluralità di attività, tra cui:
- promozione di un’occupazione regolare e di qualità;
- intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
- programmazione di attività formative e definizione delle modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
- promozione di buone pratiche contro la discriminazione e a favore dell’inclusione dei soggetti svantaggiati;
- certificazione dei contratti di lavoro e verifica della regolarità o congruità contributiva;
- sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento di ogni altra attività o funzione attribuita dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
ENBILAV
Pluralità degli Enti e obblighi di versamento
Nel panorama nazionale non esiste un unico Ente Bilaterale.
La loro diffusione è strettamente connessa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), che ne rappresentano la principale fonte normativa e regolamentare.
Ne consegue quindi che servizi offerti e modalità di versamento risultano eterogenei.
Qualora l’impresa non versi all’Ente Bilaterale previsto dal contratto collettivo applicato, è necessario che presti attenzione all’eventuale presenza di EDR o EAR (Elementi Distinti della Retribuzione o Elementi Aggiuntivi della Retribuzione).
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 2010 ha chiarito che l’obbligatorietà della tutela — intesa come versamento di una somma forfettaria al lavoratore o erogazione diretta di prestazioni equivalenti da parte del datore di lavoro — deve essere ricondotta alla parte economico-normativa del contratto collettivo, incidendo quindi sul contenuto dei diritti che regolano il rapporto di lavoro.
Ne consegue che, qualora espressamente previsto dal CCNL, ogni lavoratore può maturare un diritto contrattuale di natura retributiva nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale di riferimento, configurandosi come una forma di retribuzione aggiuntiva o integrativa.
ENBILAV – Ente Nazionale Bilaterale del Lavoro
ENBILAV è l’Ente Nazionale Bilaterale del Lavoro costituito in forma paritetica dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro (ValItalia PMI) e dei lavoratori (Fesica), sulla base di quanto stabilito dai CCNL stipulati.
La sua finalità è sviluppare relazioni lavorative solide e strutturate attraverso la gestione degli accordi sindacali e la creazione di servizi dedicati alle imprese e ai loro dipendenti, favorendo la crescita, l’organizzazione e la qualità del lavoro.
ENBILAV si rivolge a tutte le aziende e a tutti i lavoratori la cui attività è disciplinata dall’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.
Perché scegliere ENBILAV
Vantaggi per le aziende
ENBILAV si distingue per la capacità di offrire vantaggi, prestazioni e sussidi non solo ai lavoratori ma anche alle imprese.
Le prestazioni sono consultabili su questo sito nella sezione “BANDI E AVVISI – IMPRESE” e vengono gestite anche attraverso le sedi territoriali ValItalia PMI, garantendo prossimità e supporto operativo.
Vantaggi per i lavoratori
Per i lavoratori, ENBILAV mette a disposizione numerose prestazioni consultabili nell’area “BANDI E AVVISI – DIPENDENTI” di questo sito.
Tali misure rappresentano una concreta forma di welfare a sostegno del reddito e della vita familiare, coprendo ambiti diversi quali:
- attività sportive e ricreative;
- spese legate alla maternità;
- costi notarili per l’acquisto della prima casa;
ma anche ulteriori prestazioni concordabili con l’Ente nazionale.
Gli importi riconosciuti possono arrivare fino a 600 euro annui per singolo lavoratore, configurando un supporto economico significativo e continuativo.
È possibile cambiare Ente Bilaterale?
Sì, è possibile.
Il datore di lavoro può scegliere l’Ente Bilaterale in virtù del principio di libertà sindacale sancito dall’articolo 39 della Costituzione Italiana.
Tale possibilità va valutata considerando un paio di punti fondamentali:
- l’impresa non deve essere aderente all’associazione di categoria firmataria del CCNL applicato;
- l’Ente prescelto deve garantire prestazioni almeno pari o superiori, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo.
Il datore di lavoro può optare per un Ente Bilaterale diverso da quello previsto dal CCNL utilizzato, anche indipendentemente dall’eventuale Fondo di Solidarietà indicato nel contratto collettivo.
Vincolare l’impresa al versamento verso un determinato Ente Bilaterale in forza di convenzioni o partecipazioni nel Fondo di Solidarietà comporterebbe infatti la limitazione della sua libertà sindacale, e ridurrebbe la possibilità di individuare soluzioni più vantaggiose, sia per i lavoratori sia per l’organizzazione aziendale. La libertà di scelta consente invece di orientarsi verso Enti in grado di offrire prestazioni più efficaci, adeguate e coerenti con le reali esigenze dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.